OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO E LA
GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX VIVAIO
FORESTALE “I MONTI”, UBICATO IN LOC. CASTELLUCCIO, VIA
MONTECAVALLO N. 100 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO LL.PP. N. 134 DEL 7 AGOSTO 2025
F.A.Q.
QUESITO N. 1
Nella parte relativa alla disciplina dell'utilizzo dell'immobile indicato nell'Avviso Pubblico alla lettera b) "Canone e opere di valorizzazione - Polizza fidejussoria a garanzia del completo adempimento delle opere di valorizzazione" si richiede che l'esecuzione di detto investimento sia assistita da polizza fidejussoria. A tal proposito si chiede se la polizza fidejussoria possa essere rilasciata da una Compagnia di Assicurazione o debba invece essere rilasciata da un Istituto di Credito Bancario, e se la polizza debba essere dello stesso importo dell'offerta e quindi superiore ad € 117.000,00 (centodiciassettemila/00) nel caso in cui l'offerta sia al rialzo.
CHIARIMENTO N. 1
La polizza fidejussoria costituisce garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e delle opere di valorizzazione richieste, nonché del risarcimento dei danni e/o mancati investimenti e/o carenze manutentive derivanti dall’eventuale totale o parziale inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale polizza fidejussoria, a scelta del concorrente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’art. 26, co. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia prestata sarà progressivamente ed automaticamente svincolata a misura degli adempimenti contrattuali secondo quanto disposto all’art. 117, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
L’importo garantito corrisponderà a quello di contratto, ovvero a quello offerto dal concorrente aggiudicatario e per il quale lo stesso si obbliga, in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara nell’Avviso Pubblico, al lordo di eventuali costi/oneri della sicurezza e al netto delle sole imposte previste per legge.
QUESITO N. 2
Nell'allegato 5 - Schema di contratto - all'art. 14 Garanzie viene previsto il versamento di una cauzione che dovrebbe essere parametrata all'importo previsto dalla procedura, pari ad € 117.000,00 (centodiciassettemila/00), oppure all'importo dell'offerta al rialzo. Si chiede di conoscere le modalità di calcolo della cauzione ovvero a quale percentuale corrisponde sulla base dell'importo fissato in procedura pari ad € 117.000,00 (centodiciassettemila/00) e se l'importo della cauzione sarà da calcolare sull'importo dell'offerta al rialzo o resterà comunque fissata sulla base dell'importo della procedura qualunque sia il rialzo offerto.
CHIARIMENTO N. 2
Preliminarmente alla formulazione della risposta, si precisa che l’Allegato n. 5 all’Avviso Pubblico reca “Schema di contratto”, che, in quanto per l’appunto schema, potrà esser assoggettato, in sede di stipula definitiva col concorrente aggiudicatario, a lievi modifiche/precisazioni/integrazioni, chiaramente non alterative della sostanza del negozio, che il R.U.P. riterrà di apportarvi a maggior definizione e chiarimento dello stesso.
Ciò premesso, la cauzione citata all’art. 14 del richiamato “Schema di contratto” (Allegato n. 5 all’Avviso Pubblico) è prestata ed assolta dal concorrente con la stipulazione e presentazione alla Stazione Appaltante, da parte del concorrente, della polizza fidejussoria a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e delle opere di valorizzazione richieste, nonché del risarcimento dei danni e/o mancati investimenti e/o carenze manutentive, di cui al quesito/chiarimento n. 1.
Ancorché il testo del citato articolo 14 dello “Schema di contratto” parli espressamente di “deposito cauzionale improduttivo di interessi” da rendersi mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria comunale, è richiesto l’assolvimento dell’obbligo di garanzia da parte del concorrente aggiudicatario a mezzo polizza fidejussoria da stipularsi secondo le disposizioni di cui al precedente chiarimento n. 1.
L’importo garantito corrisponderà a quello di contratto, ovvero a quello offerto dal concorrente aggiudicatario e per il quale lo stesso si obbliga, in rialzo rispetto all’importo posto a base di gara nell’Avviso Pubblico, al lordo di eventuali costi/oneri della sicurezza e al netto delle sole imposte previste per legge.
N.B. Restano salve ed impregiudicate le disposizioni del precedente art. 13 dello “Schema di contratto” recante “Assicurazioni”.